L'Articolo 301 | | Stampa | |
La versione originaria dell’Articolo 301, risalente al 2005, prevedeva: Una persona che diffama pubblicamente la “Turchicità” o la Repubblica sarà punibile con la prigione da sei mesi a tre anni. Le pene per i trasgressori erano: Insultare il presidente: da uno a quattro anni di prigione. Se il reato viene commesso tramite stampa la pena è aumentata di un terzo. Nel 2008 l'Articolo 301 del Codice Penale Turco è stato riformato anche in conformità ad un espressa richiesta dell'Unione Europea. Mentre con il vecchio testo, come già accennato, era punibile chi offendeva genericamente l'"identità turca", col nuovo sono punibili solo colore che offendono lo Stato turco e gli organi costituzionali. Viene inoltre prevista una riduzione della pena edittale massima da tre a due anni e la decisione circa l'eventuale apertura di un procedimento giudiziario viene sottratta ai singoli giudici per essere affidata al Ministro della giustizia. |