L'Articolo 301 | Stampa |

La versione originaria dell’Articolo 301, risalente al 2005, prevedeva:

  Una persona che diffama pubblicamente la “Turchicità” o la Repubblica sarà punibile con la prigione da sei mesi a tre anni.
  Una persona che diffama pubblicamente il Governo della Repubblica Turca sarà punibile con la prigione da sei mesi a due anni.
  Nei casi in cui l’offesa venga commessa da un cittadino Turco residente in un altro paese, la pena sarà incrementata di un terzo.

Le pene per i trasgressori erano:

  Insultare il presidente: da uno a quattro anni di prigione. Se il reato viene commesso tramite stampa la pena è aumentata di un terzo.
  I Crimini commessi tramite Internet contro il regime costituzionale saranno puniti secondo determinati Articoli del codice penale Turco e possono includere il carcere a vita.
  La pubblicazione di annunci e dichiarazioni tramite organizzazioni terroriste su Internet sarà punita secondo la legge Anti-Terrorismo con una pena da uno a tre anni di prigione.

Nel 2008 l'Articolo 301 del Codice Penale Turco è stato riformato anche in conformità ad un espressa richiesta dell'Unione Europea.

Mentre con il vecchio testo, come già accennato, era punibile chi offendeva genericamente l'"identità turca", col nuovo sono punibili solo colore che offendono lo Stato turco e gli organi costituzionali. Viene inoltre prevista una riduzione della pena edittale massima da tre a due anni e la decisione circa l'eventuale apertura di un procedimento giudiziario viene sottratta ai singoli giudici per essere affidata al Ministro della giustizia.